Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grievances concern motivation rather than legal violations in peace court appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Rosa Villamarino inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for a crime under Article 581 of the Penal Code, arguing defects in the judgment's reasoning regarding liability, civil compensation, and sentence length. The court ruled that under specific procedural codes, appeals against peace court judgments can only address legal violations, not substantive criticisms of the court's motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; 39-bis d.lgs. n. 274/2000: Appeals against second-instance judgments for peace court crimes are admissible only for legal violations; grievances concerning the motivation of the decision are inadmissible unless they constitute a direct legal error.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLAMARINO ROSA nato a CARINARO il 17/05/1946 \. avverso la sentenza del 17/02/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 5557/2024 Rilevato che l'imputata Rosa Villamarino ricorre avverso la sentenza con cui il Giudice Monocratico di Napoli Nord ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Napoli Nord di condanna per il reato di cui all'art. 581 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui la ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità -, il secondo motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta il riconoscimento del risarcimento a favore della parte civile - ed il terzo motivo di ricorso - con cui la ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'entità della pena - non sono consentiti in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.
Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge, mentre le censure formulate, quando non sconfinano addirittura nel merito, criticano la motivazione della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2024.