Italian Court dismisses appeal as generic due to lack of specific grounds under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals by Profeta Christian and Profeta Leonardo inadmissible. The appellants challenged a reduced sentence for attempted theft, arguing the lower court failed to evaluate non-punishment grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court rejected this claim as the appeal was generic and indeterminate, failing to specify the elements required by Article 581, paragraph 1, letter c) of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to indicate the specific elements upon which the criticism is based, thereby preventing the appellate judge from exercising their review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PROFETA CHRISTIAN nato a BARI il 19/04/1994 PROFETA LEONARDO nato a BARI il 08/10/1990 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 5493/24 Rilevato che gli imputati Profeta Christian e Profeta Leonardo ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha riformato la sentenza del Tribunale di Bari di condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato, riducendo la pena, per entrambi gli imputati, ad anni due di reclusione ed euro 500,00 di multa per ciascuno; Rilevato che l'unico motivo dei ricorsi - con cui i ricorrenti lamentano vizio di motivazione quanto all'omessa valutazione della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 16 Maggio 2024.