Cassation court dismisses appeals for attempted aggravated theft as inadmissible due to generic grounds and lack of specific legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Saponaro and Troccoli inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The court found that Saponaro's arguments regarding criminal responsibility and voluntary discontinuance were too generic to allow the appellate court to exercise its review, while Troccoli's claims were deemed mere complaints or new grounds not properly illustrated. Consequently, the appeals were rejected without a merits decision because they failed to meet the statutory requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 1 lett. e) e b) cod. proc. pen.; Art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: Appeals must be specific and indicate the elements underlying the criticism; generic complaints or new grounds not illustrated in the original appeal are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SAPONARO GIORGIO nato a BARI il 13/01/1975 TROCCOLI GIUSEPPE nato a BARI il 13/03/1988 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 5485/2024 Rilevato che gli imputati Saponaro Giorgio e Troccoli Giuseppe ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bari di condanna per il reato di tentato furto aggravato; Saponaro Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente Saponaro Giorgio denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.
e) e b) cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di responsabilità penale del reato contestatogli - e il terzo motivo del ricorso - con cui il ricorrente Saponaro Giorgio denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.
e) e b) cod. proc. pen. circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti - sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; quanto, in particolare, alla tesi della desistenza volontaria, il ricorso è del tutto aspecifico, rispetto alla precisa ricostruzione in fatto circa le ragioni per cui l'azione criminosa era stata interrotta dall'intervento, sia pure a distanza, del collega della persona offesa; Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente Saponaro Giorgio denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.
b) cod. proc. pen. in merito all'insussistenza della condizione di procedibilità dell'atto di querela - è manifestamente infondato in quanto dagli atti processuali risulta che la querela è stata presentata il 27/04/2016 presso l'U.P.G. della Questura di Bari; Troccoli Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente Troccoli Giuseppe denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.
b) ed e) cod. proc. pen. in merito all'affermazione della responsabilità penale - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che peraltro equivocano quanto scrive la Corte distrettuale, che ha ricavato la responsabilità dell'imputato dall'essere stato sorpreso a svolgere la funzione di palo e hanno, poi, negato il proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. anche per la detenzione, sul portapacchi della bicicletta, di un cacciavite (oltre che per il coinvolgimento in un altro fatto analogo); Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente Troccoli Giuseppe denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.
b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 585, 597 comma 5 cod. proc. pen. - è manifestamente infondato, in quanto, nel caso di specie, i motivi nuovi d'appello non avevano ad oggetto i capi o i punti del provvedimento impugnato enunciati nell'originario atto di impugnazione e, comunque, il ricorso è generico perché non illustra la fondatezza dei motivi di appello aggiunti in tesi pretermessi; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Così deciso in