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Ordinanza — n. 31448/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against simple documentary bankruptcy conviction for inadmissibility and excessive sentencing claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31448/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Malgioglio inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant challenged a second-instance conviction for simple documentary bankruptcy, arguing violations of specific statutory provisions and excessive sentencing. The court rejected these claims as either repetitive of lower court arguments or outside the scope of cassation review regarding sentencing discretion.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.; Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.: Appeals must present specific legal arguments; general complaints about sentencing excessiveness or repetitive arguments from lower courts are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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simple documentary bankruptcy inadmissible appeal sentencing discretion repetitive arguments Cassation procedure bancarotta fraudolenta perseguimento penale per truffa sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.
Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.
art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALGIOGLIO SALVATORE nato a RAMACCA il 03/09/1946 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 5316/2024 Rilevato che l'imputato Salvatore Malgioglio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza di condanna per il reato di bancarotta semplice documentale; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.- è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; invero, la Corte di Appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento alla valutazione congiunta dell'abitualità della condotta (l'imputato ha due precedenti per bancarotta fraudolenta), delle modalità concrete della stessa, del grado di colpevolezza nonché dell'entità danno cagionato (cfr. pp. 6, 7, 8 e 9 della sentenza impugnata);

Rilevato che il secondo motivo di ricorso- con cui il ricorrente lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio- non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 maggio