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Ordinanza — n. 31441/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for counterfeiting police badges, citing lack of specific argumentation and statutory recidiva rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31441/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonino Loria inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged his conviction for counterfeiting police badges, arguing the badge did not match the official version and that generic mitigating circumstances should override the contested recidiva. The court rejected these claims, noting the first argument merely repeated points already dismissed on appeal without substantive critique, while the second was barred by the specific prohibition on generic mitigation in recidiva cases.

Regesto Legislator

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Art. 497 ter cod. pen.; Art. 69, comma 4 cod. pen.: An appeal against a criminal conviction is inadmissible if the grounds are merely repetitive of those rejected in the lower court or if statutory provisions explicitly prohibit the application of mitigating circumstances in recidiva cases.

Parole chiave

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counterfeiting police badges recidiva prohibition inadmissible appeal generic mitigation lack of specific argumentation cognizione del ricorso per cassazione censura dell'accertamento dei fatti motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 497 ter cod. pen.
Art. 69, comma 4 cod. pen.
art. 497 ter cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORIA ANTONINO nato a ROMA il 06/02/1978 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 5180/2024 Rilevato che l'imputato Antonino Lana ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia di condanna per il delitto di cui all'art. 497 ter cod. pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 497 ter cod. pen.- è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Considerato che il ragionamento svolto dalla Corte territoriale è del tutto corretto in diritto, laddove si è fatto leva sull'utilizzo del contrassegno per simulare la funzione di quello in uso alle ff.00. (così come previsto testualmente dalla norma incriminatrice), a prescindere dalla circostanza che esso non riproducesse fedelmente il contrassegno in uso alla Polizia di Stato; Rilevato che il secondo motivo di ricorso- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva- è manifestamente infondato in quanto la prevalenza è inibita dal disposto di cui all'art. 69, comma 4, cod. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 maggio 20