Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to insufficient reasoning regarding sentencing proportionality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonio Cerbone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Cerbone challenged the appellate court's confirmation of convictions for private violence and fraud, arguing the sentencing lacked proper motivation under Article 133 of the Penal Code. The court rejected this claim, ruling that when a sentence falls below the average, a reference to the adequacy criterion is sufficient without detailed elaboration of all statutory elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; When a sentence is below the average, a reference to the adequacy criterion suffices, and the requirement for strengthened motivation does not apply.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERBONE ANTONIO nato a NAPOLI il 30/03/1980 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; T RG 5172/24 Rilevato che l'imputato Cerbone Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la sentenza del Tribunale di Como di condanna per il reato dì violenza privata e per il reato di truffa; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio in relazione al mancato rispetto dei principi giurisprudenziali in tema di dosimetria della pena e valutazione degli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. attaverso l'utilizzo di mere formule di stile - è manifestamente infondato, giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria.
D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio dì adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197;
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 16 Maggio