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Ordinanza — n. 31439/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and infounded legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31439/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Valerio Vito inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Vito challenged a second-instance conviction for theft, arguing that the court failed to consider an alternative version of events and incorrectly applied aggravating circumstances regarding stolen items left in a parked car. The court rejected these claims because the arguments merely repeated those already dismissed at the appellate level and lacked the specific, reasoned critique required for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 611 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds are merely repetitive of those already rejected at the lower level or are manifestly unfounded based on established case law regarding the definition of aggravating circumstances.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments lack of specific critique theft aggravating circumstances parked vehicle items court costs and fine cassation review standards imputazione di furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 611 c.p.p.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n.
Art. 61 cod. pen.
277119); Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n.
Art. 624 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022
Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Lucchiari
Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Lucchiari, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALERIO VITO nato a BARI il 28/01/1982 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; - RG 5171/2024 Rilevato che l'imputato Valerio Vito ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Lecce- Sezione Distaccata di Taranto - ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto di condanna per i delitti di cui agli artt. 624 e 625, n. 7 e 61 n. 2 e 624 bis cod. pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento della versione alternativa, fornita dall'imputato nella denuncia di furto del proprio marsupio - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen. - è manifestamente infondato poiché la Corte di Appello ha correttamente fatto leva su un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, "ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose che la vittima abbia temporaneamente lasciato in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, ancorché non costituenti la normale dotazione del veicolo" (Sez. 5 , n. 47791 del 27/10/2022, Rv. 283903;

Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Lucchiari, Rv. 277119); Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2 cod. pen.- è indeducibile perché del tutto generico circa le ragioni per cui sarebbe da escludere l'evidente finalità, insita nella sottrazione delle chiavi di casa dal veicolo della persona offesa, di commettere il furto in abitazione, il che costituisce l'in se della circostanza aggravante; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 magg