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Ordinanza — n. 31437/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of merit regarding substitution of punishment due to unfavorable prognosis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31437/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Alexandru Rotaru inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Rotaru argued that the Court of Appeal failed to recognize prerequisites for substituting custodial sentences, claiming a procedural error in the sentencing logic. The court rejected this, stating the lower court's refusal was based on a typical merit assessment of the defendant's personality and a negative prognosis for future reoffending, which does not constitute an illogical flaw.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal challenging the refusal to apply a substitute or alternative punishment is inadmissible if the first instance judgment provides logical and unassailable arguments based on a typical merit assessment of the defendant's personality and a negative prognosis for future reoffending.

Parole chiave

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substitute punishment alternative punishment custodial sentence prognosis of reoffending inadmissible appeal merit assessment personality of the accused motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTARU ALEXANDRU (CUI 03V9FBE) nato il 09/04/1986 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 5073/2024 Rilevato che l'imputato Alexandru Rotaru ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea di condanna per i reati di cui agli artt. 497 bis, 477 e 482 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dei presupposti per l'applicazione di pene sostitutive o alternative a quelle detentive - è manifestamente infondato poiché la sentenza impugnata (cfr. p. 8 della sentenza impugnata) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione di pene sostitutive argomentazioni logiche e ineccepibili, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2024.