Italian Court dismisses appeal against fraud bankruptcy conviction for inadmissibility of re-evaluating evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Gaetano Diodato inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Diodato challenged his conviction for fraudulent bankruptcy, arguing the lower court incorrectly recognized his criminal liability by ignoring his specific grounds of appeal. The court rejected this claim, ruling that the Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual evidence or substitute its own assessment for that of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or substitute its own assessment for that of the trial judge, rendering appeals based on such re-evaluation inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIODATO GAETANO nato a MADDALONI il 17/01/1968 avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 5070/24 Rilevato che l'imputato Diodato Gaetano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'erroneo riconoscimento della penale responsabilità con una motivazione che non ha tenuto conto dei motivi di gravame proposti avverso la sentenza di primo grado - è manifestamente infondato perché il Collegio accede all'esegesi, fatta propria anche dalle Sezioni Unite, secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 16 Maggio 20