Cassation Court dismisses appeal against aggravated attempted theft conviction for being manifestly unfounded and specific. The appeal is rejected due to lack of merit regarding factual reconstruction and sentencing. The court upholds the lower court's decision on the nature of the crime and the penalty applied. The appeal is declared inadmissible with costs awarded to the state. The decision confirms the validity of the appellate court's reasoning on the crime classification. The ruling emphasizes the necessity of specific arguments in criminal appeals. The court finds no legal error in the original judgment. The appeal fails to meet the threshold for admissibility. The decision reinforces the standard for challenging criminal convictions. The court maintains the integrity of the lower court's findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly reclassified the crime from attempted to consummated theft because the victim never lost sight of the suspect. The court rejected this claim as manifestly unfounded and specific, noting the victim's intervention occurred after the taking was already complete. Consequently, the appeal was dismissed without a merits decision, upholding the appellate court's factual findings and sentencing rationale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 605, comma 1, c.p.p.; Art. 606, comma 1, c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it is manifestly unfounded and specific, lacking any concrete argumentative basis to challenge the lower court's factual reconstruction or legal application.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLETTO ANGELO nato a GELA il 16/05/1978 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 4917/24 Rilevato che l'imputato Alletto Angelo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Torino di tentato furto aggravato, riqualificando il fatto contestato come consumato; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'erronea riqualificazione del fatto contestato in tentativo, in quanto la persona offesa non aveva mai perso di vista il reo, che era stato inseguito dalla stessa e dalla p.g. - è manifestamente infondato e aspecifico, giacché propugna la tesi della valenza difensiva dell'osservazione a distanza, senza avvedersi che la Corte di appello ha ritenuto provata una diversa ricostruzione dei fatti, che vede la persona offesa non osservare l'azione furtiva nel corso del suo svolgersi, ma intervenire ad impossessamento già avvenuto, iniziando l'inseguimento;
Considerato, peraltro, che, quand'anche l'azione furtiva fosse stata osservata a distanza dalla persona offesa e finanche dalla p.g., la natura estemporanea del loro intervento non escluderebbe il verificarsi dell'impossessamento, come si argomenta dalle motivazioni di Sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021, dep. 2022, Botchorishvili, Rv. 282969; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, al bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti e alla mancata esclusione della recidiva - è manifestamente infondato e aspecifico in quanto: - la mancata esclusione della recidiva è stata adeguatamente spiegata dalla Corte territoriale, passando in rassegna i precedenti e correlandoli al reato sub iudice; il giudizio di prevalenza tra le circostanze attenuanti e la recidiva non poteva essere che, al massimo, di equivalenza, stante il divieto di cui all'art. 69, comma 4, cod. pen.; - il trattamento sanzionatorio è adeguatamente motivato giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria.
D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197;
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R