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Ordinanza — n. 31431/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and unsupported by specific legal grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31431/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Russo Maria inadmissible, ordering her to pay court costs and fines. The appellant challenged a conviction for aggravated theft, arguing procedural nullities and excessive sentencing, but failed to provide specific grounds for her criticisms. The court rejected these claims because the appeal lacked the required specificity to allow the appellate judge to exercise its supervisory power.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 546 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism so that the reviewing judge cannot identify the grounds for the objection.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal inadmissible appeal criminal procedure code specific grounds required supervisory power motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
- è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 546 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO MARIA nato!a LEGNANO il 27/09/1977 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 4837/2024 Rilevato che l'imputata Russo Maria ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo di condanna per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui la ricorrente denunzia inosservanza di norme processuali poste a pena di nullità, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza di motivazione in riferimento alla quantificazione della pena irrogata all'imputata - è manifestamente infondato in quanto, dal complesso della sentenza impugnata (in particolare cfr. pagine 3 e 4 della stessa), si evince una solida motivazione quanto ai tratti negativi della personalità della prevenuta e, comunque, il ricorso è generico perché non chiarisce le ragioni per le quali una pena ben al di sotto della media edittale non sia adeguata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Così deciso in Roma, il 16 maggio 20