Italian Court dismisses appeal on burglary charges due to improper legal qualification and lack of minor damage. The court rejects arguments regarding theft classification and special minor damage mitigation. The appeal is inadmissible because the lower court's reasoning aligns with established jurisprudence. The appellant must pay court costs and fines. The decision upholds the conviction for theft in a dwelling and attempted theft. The court emphasizes strict adherence to statutory requirements for mitigating circumstances. The ruling clarifies that evidence interpretation must follow the trial court's findings. The appeal fails to meet the threshold for special minor damage. The court maintains the original sentencing structure without modification. The decision reinforces the necessity of proving specific legal elements. The appellant's arguments are deemed manifestly unfounded by the higher court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Brivulotta Manlio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different legal qualification of the crime and claimed a mitigating circumstance of special minor damage, but the court found these arguments manifestly unfounded. The court ruled that the bicycles were located in the courtyard, making the lower court's finding of theft in a dwelling legally sound, and that the damage did not meet the threshold for special minor damage as required by precedent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 604 c.p.; Art. 605 c.p.; Art. 61 c.p.: The appeal is inadmissible when the appellant retracts evidence to challenge the lower court's interpretation of facts and fails to demonstrate that the alleged mitigating circumstance of special minor damage meets the strict jurisprudential threshold of being trivial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIVULOTTA MANLIO nato a PALERMO il 31/10/1974 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 5623/24 Rilevato che l'imputato Brivulotta Manlio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per i reati di cui al capo 1) (furto in abitazione) e al capo 2) (tentato furto in abitazione); Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica del reato come furto in abitazione e non furto aggravato, con conseguente improcedibilità per mancanza di querela - è male impostato, in quanto rievoca atti probatori, di cui pretende un'interpretazione diversa da quella della Corte di merito, peraltro trascurando il dato che le biciclette erano custodite nel cortile dell'abitazione e che, pertanto, da tale cortile essere dovevano essere state prelevate, a prescindere dal fatto che, per consentire una più facile asportazione, fossero state spostate provvisoriamente dai malviventi nel cortile dell'attiguo esercizio commerciale;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con Cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità - è manifestamente infondato perché la Corte distrettuale ha fornito una risposta sul punto del tutto in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il danno derivante da reato, per essere ritenuto tale da rendere l'imputato meritevole della mitigazione della pena di cui si discute, deve essere lievissimo (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615;
Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10 April