Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentative criticism against lower court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Senator Sergio Luigi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal, alleging a defect in the lower court's reasoning regarding photographic evidence, was rejected because it merely repeated arguments already dismissed at the appellate level. The court ruled that the appellant failed to provide a specific, argumentative critique of the first-instance judgment, rendering the complaint non-specific and therefore inadmissible under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds of appeal consist solely in the repetition of arguments already rejected by the court of first instance or the court of appeal, without providing a specific and argumentative critique of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENATO SERGIO LUIGI (CUI 01IOSVS) nato a MILANO il 07/06/1967 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 5346/24 Rilevato che l'imputato Senato Sergio Luigi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lodi di condanna per il reato di furto aggravato, con la recidiva ex art. 99 comma 4 cod.pen.; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla attendibilità dell'individuazione fotografica posta a base della decisione - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (pag. 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentativa avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n.42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, 243838). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inamm ssibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10 Aprile 2024.