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Sentenza — n. 31388/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as withdrawn; defendant formally renounced the request against the appellate court's decision.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31388/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant formally renounced the request on March 25, 2024. Although the appellant initially complained about a lack of strengthened reasoning regarding reformatio in peius and the inversion of the burden of proof, the written waiver rendered the legal arguments moot. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A formal renunciation of the appeal by the appellant and the accused renders the appeal inadmissible, regardless of the substantive grounds raised regarding the reversal of the first-instance acquittal.

Parole chiave

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renunciation of appeal inadmissibility of appeal reformatio in peius inversion of burden of proof procedural waiver Corte di Cassazione costs and fine ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERCIO MARCO nato a BELVEDERE MARITTIMO il 17/10/1983 avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 5317/24 Rilevato che l'imputato Guercio Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che — su appello del pubblico ministero — ha riformato la sentenza del GIP del Tribunale di Como di assoluzione per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, dichiarando l'imputato colpevole del reato ascrittogli e condannandolo alla pena di due mesi di reclusione, operata la riduzione per il rito, pena sospesa e non menzione;

Rilevato che l'imputato aveva proposto ricorso, lamentando vizio di motivazione quanto alla carenza di motivazione rafforzata in ipotesi di reformatio in peius della sentenza assolutoria di primo grado e «inversione dell'onere della prova»; Rilevato che, in data 25 marzo 2024, l'Avv. Renivaldo Lagreca, per il ricorrente, ha fatto pervenire rituale rinunzia al ricorso sottoscritta anche dall'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10 Aprile 2024.