Italian Court dismisses appeal claiming lack of psychological evaluation in ideological falsity conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Fabio Tasselli inadmissible regarding his conviction for ideological falsity. The appellant argued the lower court failed to evaluate the psychological element of the crime, but the Court ruled that such factual reassessment is beyond its jurisdiction. Consequently, the appeal was rejected because the Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own factual conclusions for those of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: In a judgment of legality, the Court cannot re-evaluate evidence or draw conclusions contrary to the trial judge's findings, as factual assessment is exclusively reserved to the judge of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TASSELLI FABIO nato a OSTUNI il 08/10/1975 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 5294/24 Rilevato che l'imputato Tasselli Fabio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha parzialmente riformato la sentenza del GIP del Tribunale di Monza di condanna per il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla mancanza di valutazione dell'elemento psicologico del reato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto.
Riguardo all'approccio nella valutazione del ricorso, il Collegio accede all'esegesi fatta propria anche dalle Sezioni Unite — secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità — è anch'esso, in parte, versato in fatto e, in parte, meramente compilativo, siccome fatto di citazioni giurisprudenziali. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10 Apr