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Ordinanza — n. 31386/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of specific legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31386/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Camillo Rocco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Rocco challenged a second-instance conviction for post-bankruptcy insolvency, arguing violations of law regarding the subjective element of the crime. The court rejected these grounds because they constituted mere factual complaints and failed to provide the specific, argumentative critique required by law.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on specific violations of law or vices of motivation, not merely on factual disagreements or the repetition of arguments already rejected by lower courts.

Parole chiave

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post-bankruptcy insolvency subjective element crime inadmissible appeal factual complaints lack of argumentation bancarotta fraudolenta probabilità di successo del ricorso difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMILLO' ROCCO nato a POLISTENA il 16/10/1978 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 5250/2024 Rilevato che l'imputato Rocco Camilló ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio di condanna per il delitto di bancarotta post fallimentare; Rilevato che il motivo unico del ricorso principale e il motivo aggiunto - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono indeducibili perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata, laddove sono indicati gli indici della conoscenza del fallimento della società), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2024.