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Ordinanza — n. 31385/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of procedural defect and improper sentencing argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31385/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ruvolo Michele Arcangelo inadmissible, rejecting his claims regarding the lack of prosecutorial complaint and the appropriateness of the sentence. The court found the first ground infounded because a formal complaint was filed by the store manager, and the second ground was rejected as the lower court adequately considered personal and factual circumstances without needing a strengthened motivation. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged procedural defect is non-existent and the sentencing review fails to address the statutory requirement for strengthened motivation when the penalty deviates significantly from the statutory minimum.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of prosecutorial complaint sentencing proportionality strengthened motivation requirement Cassazione ordinanza mancata attuazione degli accordi illeciti difesa contro le pratiche commerciali illecite querela

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
(Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino
276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri
265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUVOLO MICHELE ARCANGELO nato a SPECCHIA il 04/04/1962 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 5239/24 Rilevato che l'imputato Ruvolo Michele Arcangelo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano di condanna per il reato di tentato furto; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del difetto della condizione di procedibilità per mancanza di querela - è manifestamente infondato in quanto vi è denunzia/querela sporta dal responsabile del punto vendita ove è avvenuto il fatto presso la Stazione dei C.C. di Trezzano sul Naviglio il 14 settembre 2020, alle ore 15:07, con espressa richiesta di punizione del responsabile, Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato, giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria.

D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197;

Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10 April