Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Antonio Vitulano inadmissible and ordered him to pay court costs. Vitulano challenged the second-instance confirmation of his conviction for resisting a public official and aggravated personal injury, arguing a violation of law regarding criminal liability. The court rejected this claim because the arguments merely repeated those already dismissed at the appellate level without providing a specific, reasoned critique of the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds cited are merely a repetition of those already rejected at the appellate level and fail to provide a specific, reasoned argument against the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITULANO ANTONIO nato a MILANO il 14/07/1990 avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 5236/24 Rilevato che l'imputato Vitulano Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano di condanna per i reati di cui al capo A) (resistenza a pubblico ufficiale) e di cui al capo B) (lesione personale aggravata); Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla penale responsabilità per il reato di cui al capo B) dell'imputazione - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si rsolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente e correttamente disattesi dalla Corte di merito (pag. 5 sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( Sez. 2, n.42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, 243838). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10 Aprile 2024.