Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31381/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming excessive sentence as motivation is sufficient when penalty is below average.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31381/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by El Mamouni Ayoub inadmissible regarding his claim of excessive sentencing. The appellant argued the sentence was unjustified, but the court found the lower appellate court properly considered the specific factual and personal circumstances of the case. Since the imposed penalty was below the average, the court ruled that a detailed justification under Article 133 of the Penal Code was sufficient, rendering the appeal's complaint of insufficient motivation unfounded.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 133 cod. pen.; When a penalty is imposed below the average, a reference to the adequacy criterion is sufficient, and a claim of excessive sentencing based on insufficient motivation is inadmissible if the lower court accounted for factual and personal elements.

Parole chiave

Generato dall'IA
excessive sentencing motivation requirement penalty below average inadmissible appeal Art. 133 Penal Code modalità di calcolo dell'ammenda motivi di cassazione motivazione sufficiente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
(Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino
276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri
265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MAMOUNI AYOUB nato il 01/01/1997 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 5222/24 Rilevato che l'imputato El Mamouni Ayoub ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia di condanna per il reato di lesione personale pluriaggravato, con recidiva infraquinquennale; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato, giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria.

D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197;

Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10 Aprile 2024