Italian Court dismisses appeal claiming excessive sentence as motivation is sufficient when penalty is below average.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by El Mamouni Ayoub inadmissible regarding his claim of excessive sentencing. The appellant argued the sentence was unjustified, but the court found the lower appellate court properly considered the specific factual and personal circumstances of the case. Since the imposed penalty was below the average, the court ruled that a detailed justification under Article 133 of the Penal Code was sufficient, rendering the appeal's complaint of insufficient motivation unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; When a penalty is imposed below the average, a reference to the adequacy criterion is sufficient, and a claim of excessive sentencing based on insufficient motivation is inadmissible if the lower court accounted for factual and personal elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MAMOUNI AYOUB nato il 01/01/1997 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 5222/24 Rilevato che l'imputato El Mamouni Ayoub ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia di condanna per il reato di lesione personale pluriaggravato, con recidiva infraquinquennale; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato, giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria.
D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197;
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10 Aprile 2024