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Ordinanza — n. 31376/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being inadmissible due to lack of specific reasoning regarding sentencing and attempted theft qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31376/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Gravagna inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's failure to reclassify the theft as attempted and to impose a domiciliary detention sentence. The court ruled the appeal was specific because the appellant failed to explicitly link his criticisms to the specific facts and reasoning of the contested judgment, violating procedural requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 624 cocl. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they lack a necessary correlation with the reasons underlying the contested decision, requiring the appellant to explicitly articulate the specific grounds for their criticism.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific reasoning requirement procedural defect sentencing substitution attempted theft qualification court costs Cassa delle ammende licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 cod. proc. pen.
in tentativo e alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod.
Art. 624 cocl. pen.
art. 581 cod. proc. pen
in tentativo e alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVAGNA SALVATORE nato a CATANIA il 30/04/1960 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 5094/24 Rilevato che l'imputato Gravagna Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la sentenza del Tribunale di Aosta di condanna per il reato di furto; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 624 cocl.pen. in tentativo e alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, Cuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.

A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.

In particolare: il ricorso pare non cogliere che la Corte di appello — sulla base della querela e dell'annotazione di P.G. del 3 settembre 2021 — ha ricostruito che il monitoraggio dell'imputato aveva portato quest'ultimo a liberarsi di merce sottratta ma era stata l'occasione a che, a seguito di una perquisizione personale e veicolare, si trovasse la refurtiva di cui al capo di imputazione; il ricorso non contrasta la specifica argomentazione della Corte di appello che ha evinto, dall'ampia serie di precedenti del prevenuto, l'impossibilità ci formulare un giudizio positivo sulle sue possibilità di contenimento delle pulsioni delinquenziali e, quindi, sulla sostituzione della pena.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10