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Ordinanza — n. 31374/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as specific grounds are not centered on the appellate court's reasoning ratio decidendi.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31374/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal was specific and failed to address the core reasoning of the Court of Appeal. The appellant argued the aggravating circumstance was based on leniency rather than the 'mafia method,' while the lower court relied on prior convictions to bolster the intimidation aspect of that method. Consequently, the court ruled that the appellant did not engage with the actual legal basis of the decision.

Regesto Legislator

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Art. 612 cod. pen.; Art. 7 D.L. 152/91: An appeal is inadmissible if the grounds are specific and do not directly confront the ratio decidendi of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds ratio decidendi mafia method aggravating circumstance Court of Cassation procedural defect aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 612 cod. pen.
Art. 7 D.L. 152/91
pen., art. 7 D.L. 152/91;
Art. 611 cod. proc. pen.
Rilevato, di contro, che alla parte civile Borrometi Lauretta che ha depositato conclusioni scritte il 29 marzo 2024 non spetta la liquidazione delle spese processuali in danno dell'imputato, dal momento che dette conclusioni sono intempestive, siccome non rispettose del termine minimo di cui all'art. 611 cod.
art. 611 cod. proc. pen
Rilevato, di contro, che alla parte civile Borrometi Lauretta che ha depositato conclusioni scritte il 29 marzo 2024 non spetta la liquidazione delle spese processuali in danno dell'imputato, dal momento che dette conclusioni sono intempestive, siccome non rispettose del termine minimo di cui all'art. 611 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURETTA VENERANDO nato a VITTORIA il 21/01/1969 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 4966/2024 Rilevato che l'imputato Venerando Lauretta ricorre avverso la senl:enza con cui la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi tre di reclusione per il delitto di cui agli artt. 612 comma 1 e 2 cod. pen., art. 7 D.L. 152/91;

Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravarr:e di cui all'art. 7 D.L. 152/91- è aspecifico in quanto il ricorrente ha contrastato il ragionamento della Corte di appello (cfr. pp. 5,6,7,8, della sentenza impugnata) con argomentazioni non centrate sulla ratio decidendi della decisione avversata, dal momento che ha ragionato sull'aggravante sotto il profilo dell'agevolazione, mentre la Corte di appello ha ritenuto che essa sussistesse quanto al "metodo" mafioso, valorizzando, oltre alle caratteristiche della condotta, anche la pregressa condanna dell'imputato per associazione mafiosa, ma ciò al solo fine di corroborare ulteriormente il giudizio circa la portata intimidatoria del metodo adoperato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rilevato, di contro, che alla parte civile Borrometi Lauretta che ha depositato conclusioni scritte il 29 marzo 2024 non spetta la liquidazione delle spese processuali in danno dell'imputato, dal momento che dette conclusioni sono intempestive, siccome non rispettose del termine minimo di cui all'art. 611 cod. proc. pen.; lo stesso dicasi per la parte civile Comune di Vittoria, che ha presentato conclusioni tempestive ma prive di consistenza, limitandosi a richiamare genericamente quanto dedotto in precedenza e a rassegnare le conclusioni; a questo riguardo, il Collegio intende dare seguito agli insegnamenti di Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 (non nnassimata sul punto), secondo cui, con riferimento al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, anche laddove previsto dalla normativa introdotta per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso in Roma, il 10