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Ordinanza — n. 31373/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to specific grounds not explicitly linked to the appealed judgment's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31373/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground cited by the appellant failed to explicitly connect his criticisms to the specific reasoning of the lower court's decision. Although the appellant claimed violations regarding mitigating circumstances under specific penal code articles, the court found the argument aspecific and lacking the necessary correlation required by procedural law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 62 n.4, n.7 cod. pen.: Appeal grounds are inadmissible if they lack a necessary correlation with the reasoning of the contested decision, requiring the appellant to explicitly demonstrate how the specific arguments of the lower court were flawed.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of correlation specific grounds requirement procedural law mitigating circumstances accertamento dell'ammontare del danno ricorso per risarcimento danni obbligo di ridurre il danno

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
- è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.
Art. 62 n.4 cod. pen.
Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62 n.4 e n.7 cod.pen.
Art. 62 n.7 cod. pen.
Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62 n.4 e n.7 cod.pen.
art. 581 cod. proc. pen
- è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALIA GIUSEPPE nato a CATANIA il 08/04/1999 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 4960/24 Rilevato che l'imputato Scalia Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha riformato la sentenza del Tribunale di Catania di condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato, ritenuta la diminuente per la fattispecie tentata e rideterminando la pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 533,33 di multa;

Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62 n.4 e n.7 cod.pen. - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10 Aprile 2