Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to untimely submission and lack of specific argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant submitted written conclusions on April 4, 2024, which were rejected as untimely under Article 611 of the Code of Criminal Procedure. Furthermore, the sole ground of appeal was deemed inadmissible because it merely repeated arguments already rejected at the appellate level without providing specific, critical analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 611 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals must be filed within the statutory deadline and must contain specific, critical arguments distinct from those previously rejected; mere repetition of prior grounds renders an appeal inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNO MARIO nato a SANTA CROCE DI MAGLIANIO il 19/10/1967 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 4925/2024 Rilevato che l'imputato Ianno Mario ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Campobasso ha confermato la sentenza del Tribunale di Larino di condanna per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.; Preso atto che l'Avv. Tolesino, per il ricorrente, ha depositato conclusioni scritte il 4 aprile 2024, di cui non si è tenuto conto in quanto intempestive per mancato rispetto del termine di cui all'art. 611 cod. proc. pen. Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.
b) cod. proc. pen. in ordine all'affermazione di responsabilità penale - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2024.