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Ordinanza — n. 31371/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31371/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31371/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRULLI ANTONIO nato a CERIGNOLA il 11/11/1990 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Itwp, RG 4922/24 Rilevato che l'imputato Cirulli Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha riformato la sentenza del GIP del Tribunale di Foggia di condanna per il reato di lesioni volontarie aggravate dall'uso di arma, rideterminando la pena inflitta in anni cinque mesi tre e giorni venti di reclusione ed euro 2.500,00 di multa, revocando la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed applicando quella dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31371/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia ritiro della querela penale facoltà di astenersi dal testimoniare rinuncia al dibattimento orale revoca del gratuito patrocinio procedimento in contumacia
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRULLI ANTONIO nato a CERIGNOLA il 11/11/1990 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Itwp, RG 4922/24 Rilevato che l'imputato Cirulli Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha riformato la sentenza del GIP del Tribunale di Foggia di condanna per il reato di lesioni volontarie aggravate dall'uso di arma, rideterminando la pena inflitta in anni cinque mesi tre e giorni venti di reclusione ed euro 2.500,00 di multa, revocando la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed applicando quella dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;

Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla violazione degli artt. 127 e 599 cod.proc.pen. per avere la Corte di merito celebrato il processo il 9 gennaio 2024 in assenza dell'imputato detenuto per altra causa in regime di custodia cautelare in carcere - è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, in quanto da questi ultimi risulta che l'imputato aveva rinunziato a partecipare all'udienza con dichiarazione resa alla Matricola della Casa Circondariale di Foggia il giorno 8 gennaio 2024;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10 Aprile 20