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Ordinanza — n. 31369/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are inadmissible for being mere complaints or outside scope of review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31369/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged a conviction for possessing counterfeit identification documents, arguing the crime was impossible and the sentence was excessive. The court rejected these claims because the first ground constituted mere factual complaints without legal argumentation, while the second fell within the trial court's discretionary sentencing power.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints or matters reserved for the court of first instance are inadmissible in the court of cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaint sentencing discretion impossible crime court of cassation procedimento per falsità contraffazione di merci uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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Art. 49 comma 2 cod. pen.
pen.; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della disposizione di cui all'art. 49 comma 2 cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 56 ter della L. 689/1981
ha posto a base del rigetto della richiesta argomentazioni diffuse, logiche e ineccepibili, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sul rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 56 ter della L.
Art. 360, n. 1, lett. a) e b) c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 49 comma 2 cod. pen
pen.; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della disposizione di cui all'art. 49 comma 2 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Ikechukwu
Tale giustificazione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui si verte in tema di reato impossibile solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, ictu ocu/i, riconoscibile da chiunque (Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Ikechukwu, Rv.
Sez. 6, n. 18015 del 24/02/2015, Ambrosio
276639; Sez. 6, n. 18015 del 24/02/2015, Ambrosio, Rv.
Sez. 5, n. 3711 del 02/12/2011, Baldin
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACUANIELLO ANTONIO nato a NAPOLI il 11/02/1953 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; C RG 4909/2024 IAZ-LANE.ILO Rilevato che l'imputato Antonioyacuniello-lricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli di condanna per i delitti di cui agli artt. 497 bis e 624 bis cod. pen.; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della disposizione di cui all'art. 49 comma 2 cod. pen. al reato di possesso di documenti di identificazior e falsi - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e non si confronta con l'articolata argomentazione della Corte distrettuale, che ha valorizzato l'insidiosità, per la fede pubblica, della condotta, riguardante un documento autentico contraffatto con i dati dell'imputato e mancante solo del timbro a secco, documento con cui peraltro il prevenuto era riuscito ad ingannare anche l'addetta all'esercizio commerciale dove aveva venduto i preziosi.

Tale giustificazione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui si verte in tema di reato impossibile solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, ictu ocu/i, riconoscibile da chiunque (Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Ikechukwu, Rv. 276639; Sez. 6, n. 18015 del 24/02/2015, Ambrosio, Rv. 263279; Sez. 5, n. 3711 del 02/12/2011, dep. 2012, Baldin, Rv. 252946). Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena pecuniaria - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; rilevato che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata);

Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento dell'istanza di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva - non è deducibile in sede di legittimità perché, in disparte la mancata presentazione di motivi aggiunti sul punto, la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.

6) ha posto a base del rigetto della richiesta argomentazioni diffuse, logiche e ineccepibili, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sul rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 56 ter della L. 689/1981; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore d'ella Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,