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Ordinanza — n. 31368/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of standing and vague grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31368/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Walter Solinas's appeal against a reduced prison sentence inadmissible. The court rejected the claim regarding standing to file a private prosecution, citing established precedent that possession alone suffices for victim status in theft cases. Furthermore, the court found the second ground of appeal generic and indeterminate, failing to meet statutory requirements for specific criticism of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the complaint lacks standing based on established jurisprudence regarding theft victims or if the grounds for criticism are generic and indeterminate, preventing the appellate judge from exercising their review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility private prosecution standing theft victim status vague grounds of appeal Italian Supreme Court furto aggravato eccezione di illegalità licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
285824) Rilevato che la seconda censura di cui al ricorso- con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione il relazione alla dichiarazione di responsabilità- è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013
Sez. 4, Sentenza n. 7193 del 20/12/2023
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLINAS WALTER nato a SAN GAVINO MONREALE il 05/08/1973 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 4895/2024 Rilevato che l'imputato Walter Solinas ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Novara, ha ridotto la pena inflitta in anni uno e giorni quindici di reclusione ed euro 300,00 di multa per il delitto di furto; Rilevato che la prima doglianza di cui al ricorso - con cui il ricorrente denunzia la mancanza della legittimazione a proporre querela del suo firmatario - è manifestamente infondata perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, già correttamente citata dalla sentenza impugnata.

Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela"(Cass.

Sez. U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975; Sez. 4 , Sentenza n. 7193 del 20/12/2023, Rv. 285824) Rilevato che la seconda censura di cui al ricorso- con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione il relazione alla dichiarazione di responsabilità- è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al Dagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle arimende. Così deciso in Roma, il 10 aprile