Cassation court dismisses appeal for generic complaint lacking specific elements under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that dismissed the aggravated attempted theft charge due to lack of complaint while reducing the sentence for completed theft, arguing unequal treatment compared to a co-defendant. The court rejected this claim because the appeal was too generic, failing to specify the factual elements required to justify a lighter sentence under the relevant procedural code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the alleged violation of law is generic and indeterminate, failing to indicate the specific elements upon which the criticism is based.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORUSSO ALESSANDRO nato a BARI il 30/08/1971 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 4883/2024 Rilevato che l'imputato Alessandro Lorusso ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari, ha dichiarato non doversi procedere il relazione al delitto di tentato furto aggravato di cui al capo C) della rubrica per difetto di querela ed ha rideterminato la pena in anni uno, giorni venti di reclusione ed euro 180,00 di multa per i delitti di furto aggravato di cui ai capi A) e B) della rubrica; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disparità di trattamento sanzionatorio rispetto al coimputato - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una moivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; invero, il ricorrente non indica gli elementi in base ai quali il giudice avrebbe dovuto irrogare un trattamento sanzionatorio più mite, a prescindere dalla comparazione con il coimputato e trascurando la diversa gravità della recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2024.