Ordinanza — n. 31366/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRANDO ANTONIO nato a GIARRE il 13/01/1985 CURRENTI GIUSEPPE nato a GIARRE il 22/07/1991 VISCONTI TINDARA GIUSEPPINA nato a EBOLI il 22/07/1995 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 4870/202ZA. Rilevato che gli imputati Brando Antonio, Currenti Giuseppe e Visconti Tindara Giuseppina ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania di condanna per il reato di furto in abitazione pluriaggravato; con recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale per Brando Antonio e Currenti Giuseppe;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624-bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 31366/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione; in tali termini già Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace, Rv. 245241 e più di recente Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315; Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 270694). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRANDO ANTONIO nato a GIARRE il 13/01/1985 CURRENTI GIUSEPPE nato a GIARRE il 22/07/1991 VISCONTI TINDARA GIUSEPPINA nato a EBOLI il 22/07/1995 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 4870/202ZA. Rilevato che gli imputati Brando Antonio, Currenti Giuseppe e Visconti Tindara Giuseppina ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania di condanna per il reato di furto in abitazione pluriaggravato; con recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale per Brando Antonio e Currenti Giuseppe;
Rilevato che il primo motivo dei ricorsi - con cui i ricorrenti Currenti Giuseppe e Visconti Tindara Giuseppina lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata assoluzione da tutti i capi di imputazione contestati per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste - è aspecifico in quanto i ricorrenti, insistendo sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Currenti al Mar Curcuruto e da quest'ultimo riferite in dibattimento, sembrano non essersi avveduti che, ad essere utilizzato, non è il dato dichiarativo, ma la descrizione, attuata dal teste, del comportamento non verbale dell'imputato, non colpito dalla pretesa inutilizzabilità; per il resto il motivo di ricorso si diffonde in considerazioni di merito, che non possono trovare spazio dinanzi a questa Corte;
Rilevato che il secondo motivo dei ricorsi - con cui i ricorrenti Currenti Giuseppe e Visconti Tindara Giuseppina lamentano il mancato proscioglimento per mancanza di querela ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 150/2022 - è manifestamente infondato perché il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. è procedibile di ufficio; Rilevato che il terzo motivo - con cui Currenti Giuseppe lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'esclusione della recidiva reiterata ed infraquinquennale - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; quanto alla recidiva, il ricorso è aspecifico in quanto non contrasta specificamente le argomentazioni della Corte di appello secondo cui sussistono elementi di continuità tra i precedenti e la nuova manifestazione criminosa (ultima pagina della sentenza impugnata);
Rilevato che il quarto motivo dei ricorsi - con cui i ricorrenti Currenti Giuseppe e Visconti Tindara Giuseppina lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione del minimo edittale e alla errata applicazione della disciplina del reato continuato in termini di aumento - è manifestamente infondato, giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria. D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza cella pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 255283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); Rilevato che l'unico motivo del ricorso di Brando Antonio — che si rivolge sia all'affermazione di responsabilità, sia al riconoscimento delle aggravanti, sia al trattamento sanzionatorio — è generico nella misura in cui, da una parte, non si confronta con le argomentazioni della Corte territoriale quanto alla prova del suo coinvolgimento nel fatto e, dall'altra, deduce mere circostanze di fatto ai fini dell'esclusione delle aggravanti; in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione della Corte di appello è sufficiente giacché questa Corte ha più volte affermato che solo la loro concessione necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez.
U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione; in tali termini già Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace, Rv. 245241 e più di recente Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315; Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 270694). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell