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Ordinanza — n. 31365/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of required document allegations regarding sentencing request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31365/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to attach the specific document regarding the sentencing request to the petition. The appellant alleged violations of sentencing guidelines but did not include the required transcript or precise location of the document within the case file as mandated by procedural rules. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked the necessary autosufficiency and genericity required for admissibility under established jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 625 n. 2 cod. pen.; Art. 20 bis cod. pen.; Art. 545 bis cod. proc. pen.: Appeals alleging omitted examination of a sentencing request are inadmissible unless the specific document supporting the request is fully transcribed or precisely located within the case file.

Parole chiave

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inadmissibility autosufficiency sentencing request document allegations procedural defect Cassation appeal case file location allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 625 n. 2 cod. pen.
Art. 20 bis cod. pen.
Art. 545 bis cod. proc. pen.
Art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.
artt. 20 bis cod. pen
pen.; Rilevato che il ricorso - con cui il ricorrente denunzia omessa motivazione ed inosservanza degli artt. 20 bis cod. pen.
art 20 cod. pen
- non è autosufficiente in quanto non risulta allegata la memoria con cui era stata richiesta la concessione di una pena sostitutiva ex art 20 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo
Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti
270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv.
Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti
265053) ovvero quantomeno l'indicazione precisa della collocazione di essi all'interno del fascicolo (Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv.
Sez. 1, n. 48422 del 09/09/2019, Novella
pen., gli atti da cui possa desumersi che detta richiesta era stata invece ritualmente proposta (Sez. 1, n. 48422 del 09/09/2019, Novella, Rv.
Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca
Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv.
Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Cossu
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO NATALE FRANCESCO nato a MARSALA il 06/02/1983 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 4842/2024 Rilevato che l'imputato Lombardo Natale Francesco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala di condanna per il reato di furto in abitazione aggravato ex art. 625 n. 2 cod. pen.; Rilevato che il ricorso - con cui il ricorrente denunzia omessa motivazione ed inosservanza degli artt. 20 bis cod. pen. e 545 bis cod. proc. pen. - non è autosufficiente in quanto non risulta allegata la memoria con cui era stata richiesta la concessione di una pena sostitutiva ex art 20 cod. pen. di cui scrive la parte, né tale memoria è presente nel fascicolo trasmesso a questa Corte dalla Corte di appello.

Tale difetto ha una precisa ripercussione sull'ammissibilità del ricorso, in quanto è principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi di ricorso per cassazione che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e che, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053) ovvero quantomeno l'indicazione precisa della collocazione di essi all'interno del fascicolo (Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994).

Sempre in tema di autosufficienza, più di recente questa Corte ha sostenuto che è inammissibile il motivo inteso a denunciare l'omesso esame di una richiesta, di cui non vi sia menzione nel provvedimento impugnato, qualora non siano stati specificamente indicati, ai fini dell'inserimento nel fascicolo formato dalla cancelleria del giudice a quo ai sensi dell'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., gli atti da cui possa desumersi che detta richiesta era stata invece ritualmente proposta (Sez. 1, n. 48422 del 09/09/2019, Novella, Rv. 277796;

Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432). Ovviamente le indicate modalità non impediscono al ricorrente di procedere alla integrale allegazione o trascrizione nel ricorso degli atti di cui lamenta l'inadeguata valutazione da parte del giudice di merito (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 ; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019 Talamanca, Rv. 276432), allegazione che, per quanto è stato possibile verificare, nel caso di specie, difetta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. t Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa del:e ammende. Così deciso in Roma, il