Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31364/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31364/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31364/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCCHIARALE FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 08/11/1996 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 4823/24 Rilevato che l'imputato Cucchiarale Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha riformato la sentenza del Tribunale di Foggia di condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato, riducendo la pena; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione, priva di vizi rilevanti ex art. 606 cod. proc. pen., che ha dato atto degli elementi che hanno indotto a negare la prevalenza.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31364/2024 — snpen · Corte di Cassazione: D'altra parte, la Corte di cassazione non può censurare le scelte dei giudici di appello sul punto, giacché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
scrutinio per merito comparativo circostanze attenuanti assenza di caso di rigore criteri di valutazione motivi di cassazione diritto comparato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 606 cod. proc. pen
2 della sentenza impugnata) di una motivazione, priva di vizi rilevanti ex art. 606 cod. proc. pen., che ha dato atto degli elementi che hanno indotto a negare la prevalenza.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCCHIARALE FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 08/11/1996 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 4823/24 Rilevato che l'imputato Cucchiarale Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha riformato la sentenza del Tribunale di Foggia di condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato, riducendo la pena; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione, priva di vizi rilevanti ex art. 606 cod. proc. pen., che ha dato atto degli elementi che hanno indotto a negare la prevalenza.

D'altra parte, la Corte di cassazione non può censurare le scelte dei giudici di appello sul punto, giacché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245930; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10 Aprile