Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic arguments on recidiva exclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Caradonna inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's exclusion of recidiva aggravation, arguing a violation of law and lack of reasoning. The court rejected this because the appeal was too generic regarding why recidiva should be excluded and failed to provide specific grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 625, n. 7 cod. pen.: An appeal challenging the non-application of recidiva aggravation is inadmissible if it is manifestly unfounded and lacks specific reasons for excluding the statutory aggravation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARADONNA GIUSEPPE nato a BARI il 08/09/1976 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BOIRRELLI; RG 4812/2024 Rilevato che l'imputato Giuseppe Caradonna ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari, ha escluso la configurazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod pen. ed ha rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa per il delitto di furto;
Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato giacCié il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si vedano, in particolare„ le pagine seconda e terza della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità, avendo esaminato, sulla base della natura dei precedenti e della loro cadenza temporale, il riverbero sulla gravità del fatto per cui si procede.
Peraltro il ricorso è del tutto generico quanto alle ragioni per cui la recidiva andrebbe, in tesi, esclusa. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2024.