Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of motivation review in Italian criminal law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground challenged the refusal of generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency, but the lower court had already provided detailed reasoning explaining why these circumstances were not applicable. The court ruled that such arguments are inadmissible in cassation when the first-instance judgment is logically and legally motivated according to Articles 132 and 133 of the Criminal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation cannot review the refusal of generic mitigating circumstances if the lower court's decision is logically and legally motivated, as there is no margin for scrutiny when the reasoning adheres to statutory principles.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIROZZI ANTONIO nato a VILLARICCA il 12/06/1982 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Pirozzi Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto tentato di furto aggravato dalla violenza sulle cose;
2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente eccepisce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione impugnata; la Corte di merito ha chiarito (a pag.
2) le ragioni che impediscono la concessione delle circostanze attenuanti di cui si discute; d'altra parte, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente