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Ordinanza — n. 31360/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise specific statutory grounds at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31360/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant challenged a second-instance conviction for theft and illegal possession of drugs, citing failure to apply specific statutory provisions and general mitigating circumstances. The court rejected these arguments because the first ground was not raised during the appeal phase as required by law, while the second and third grounds were deemed unfounded given the lower court's adequate reasoning on discretionary sentencing factors.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen. The appeal is inadmissible if a statutory ground for cassation was not previously deduced as an appeal reason, and discretionary sentencing evaluations by the trial court are not subject to review absent evident illogicality.

Parole chiave

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inadmissibility appeal failure to raise ground second instance procedure discretionary sentencing theft and drug possession tentato furto difesa penale abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGAN IOAN nato il 26/02/1979 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1. Rilevato che Dragan Ioan ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che ne confermava la responsabilità penale per il delitto di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen.;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince anche dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2);

3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Il provvedimento impugnato ha reso ampia motivazione sui fattori negativi considerati;

4. Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); g Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il