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Ordinanza — n. 31359/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise non-prosecution ground in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31359/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because the ground for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code was not raised during the appellate proceedings. The appellant, Lamouchi Mounir, attempted to introduce this new defense in the cassation stage, arguing it should have been considered by the lower court. The court rejected this strategy as procedurally barred by Article 606 of the Code of Criminal Procedure, which mandates that such grounds must be explicitly stated in the appeal to avoid generic or late submissions.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: A ground for non-prosecution must be expressly raised as a specific motive of appeal; failure to do so renders the subsequent cassation complaint inadmissible as a generic and untimely objection.

Parole chiave

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non-prosecution ground appellate procedure cassation inadmissibility procedural requirement late defense argument tentato furto furto di lieve entità furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
131-bis c.p., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod.
art. 131-bis c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMOUCHI MOUNIR nato il 19/11/1968 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Lamouchi Mounir ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che ne confermava la responsabilità penale per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 7 c.p;

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince anche dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagg. 2 e 3). Inoltre, si tratta di motivo generico perché non indica gli elementi favorevoli al ricorrente che avrebbero dovuto essere valutati dal giudice di merito e non lo sono stati;

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente