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Ordinanza — n. 31357/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as new prescription argument is inadmissible due to prior recidiva contestation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31357/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Marco La Torre inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant argued that the statute of limitations had expired regarding two burglary charges, but the court found this claim infounded because the lower courts had already confirmed the existence of recidiva, which prevents the limitation period from running. Furthermore, the second ground challenging the sentence severity was deemed inadmissible because it was not raised in the original appeal act.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 99 c.p.: The statute of limitations does not apply when recidiva is contested, and new grounds raised in a defense memorandum after the appeal act are inadmissible.

Parole chiave

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statute of limitations recidiva inadmissible appeal new grounds penal code indagine per furto truffa aggravata furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 99 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA TORRE MARCO nato a PISTOIA il 04/07/1974 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSEFINA 1. Rilevato che La Torre Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di due episodi di furto in abitazione (uno aggravato dall'uso della violenza);

2. Considerato che il primo motivo di ricorso„ con il quale il ricorrente denunzia violazione ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando - in particolare - la mancata dichiarazione dell'intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, atteso che, nel caso di specie, è stata contestata la recidiva infraquinquennale di cui all'art. 99 co. 2 cod. pen. (la Corte di merito confermava quanto statuito dal giudice di primo grado in ordine al trattamento sanzionatorio e, dunque, alla suddetta aggravante), ragion per cui - in ordine ai vari aumenti da effetl:uare sulla pena base allora vigente - il termine di prescrizione non è ancora decorso;

3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando - in particolare - l'irrogazione di una pena non equa, è inedito, non contenuto nell'atto di appello. Anche dalla stessa incontestata sintesi dei motivi di appello, peraltro, per come riportata nella sentenza impugnata, risulta che il ricorrente non ha formulato doglianze in ordine alla dosimetria sanzionatoria, essendosi limitato a chiedere la riqualificazione dei fatti in furto aggravato.

La pena, peraltro, è stata adeguatamente motivaa. 3.1. Letta, altresì, la memoria della difesa del ricorrente con cui si enunciano nuovamente le ragioni già esposte, che rimangono inammissibili per quanto osservato dal Collegio (in particolare, quanto alla prescrizione, la si invoca sul presupposto di ridiscutere della recidiva chiedendo implicitamente la disapplicazione, con motivi generici e manifestamente infondati, oltre che dimenticando che si tratta di argomenti non sollevati con l'atto di appello e, per questo, inediti e inammissibili).

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore I