Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific criticism of lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Esposito Gianluca inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal challenged the conviction for crimes under Articles 56 and 624-bis of the Penal Code, arguing for a reclassification under Article 635 and a cause of non-punishment. The court rejected this because the argument merely reproduced issues already fully examined and dismissed by the appellate judge without specific criticism of the original reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 365 c.p.; Art. 366 c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds merely reproduce issues already decided by the court of first instance without providing specific and distinct criticism of the lower court's reasoning.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO GIANLUCA nato a SAN DONATO MILANESE il 05/05/1982 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; t OSSERVA 1. Rilevato che Esposito Gianluca ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ne confermava la responsabilità penale per i delitti di cui agli artt. 56/624-bis e 385 c.p.;
2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione degli artt. 56 e 624 bis c.p., invocando, in particolare, la riqualificazione del fatto nel diverso reato di cui all'art. 635 c.p., previo riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 56, co. 3 c.p., non è consentito in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, rivalutativi delle circostanze di fatto e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; in altri termini, il motivo in questione non si confronta con la motivazione della sentenza (si veda in particolare pag.
7) ed è per questo anche aspecifico, oltre che in fatto e manifestamente infondato;
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. b1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente