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Ordinanza — n. 31354/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as sentencing discretion belongs to trial judges under Articles 132 and 133 of the Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31354/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the excessive sentence by arguing the aggravating circumstance was improperly excluded, but the court found this ground legally impermissible in the final review stage. The court ruled that sentencing discretion, including adjustments for aggravating and mitigating factors, remains within the exclusive authority of the trial judge who must apply the principles of Articles 132 and 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that the gradation of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, falls within the discretionary power of the trial judge and is not subject to review on appeal.

Parole chiave

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sentencing discretion final review stage aggravating circumstances Penal Code provisions inadmissible appeal altri capi d'accusa imputazione di furto delitto

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHICLLO ROMERO MIGUEL ANGEL nato il 04/11/1996 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Chicllo Romero Miguel Angel ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del concorso di reati di cui agli artt. 624 e 625 e all'art. 493 ter cod. pen;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'eccessività della pena (data dalla mancata esclusione della circostanza aggravante), non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.. Con motivazione priva di illogicità, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag.

4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini di sostenere il suo convincimento (in particolare valorizzando la professionalità dimostrata nell'esecuzione dei reati);

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden