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Ordinanza — n. 31353/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it requests alternative fact reconstruction rather than legal review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31353/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Omagbon Festus inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Festus argued that the lower court failed to recognize a statutory mitigating circumstance under Article 62, paragraph 4 of the Penal Code, but his sole ground was the lack of explicit reasoning regarding this specific mitigation. The court rejected this because the appeal sought an alternative factual reconstruction of the trial judge's reasoning, which is prohibited in cassation proceedings limited to legal error review.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 4 cod. pen.; Art. 364, n. 1 lett. a cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it requests the supreme court to reconstruct the facts or provide an alternative reasoning of the lower court's factual findings, as cassation is strictly limited to reviewing the correctness of the application of law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual reconstruction prohibited mitigating circumstance review legal error only standard penal code article 62 imputazione di furto lacune probatorie testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 4 cod. pen.
Rilevato che Omagbon Festus ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all' art. 624 bis cod.
Art. 364, n. 1 lett. a cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OMAGBON FESTUS nato il 03/03/1991 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; • OSSERVA 1. Rilevato che Omagbon Festus ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all' art. 624 bis cod. pen;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la mancanza di una motivazione della sentenza in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 62, numero 4 cod.pen., non è consentito in sede di legittimità, perché sollecita un'alternativa ricostruzione delle ragioni in fatto esposte dal giudice di merito, che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag.

3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici;

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente