Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds under Article 591 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Decolombi Chevin inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the appellate court's finding of guilt based on image comparison, arguing a lack of coherence and reliability. The court rejected this claim as generic and vague, noting it merely repeated arguments already dismissed by the lower judges without providing new, specific reasons.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation with the contested decision, rendering the objection vague and apodictic.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DECOLOMBI CHEVIN nato a GARBAGNATE MILANESE il 01/10/1991 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; k OSSERVA 1. Rilevato che Decolonnbi Chevin ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Sondrio, con la quale è stata rideterminata la pena nei confronti dell'imputato, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla applicata recidiva e previa esclusione dell'aggravante ex art. 625, connma primo, n. 7, cod. pen.;
2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta il giudizio di coerenza e attendibilità del suo riconoscimento quale autore dei fatti, attraverso la comparazione di immagini poste a fondamento della pronuncia di condanna, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; 2.1. Ritenuto che la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desurne dalla carenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'innpugnazione; inoltre, si tratta di motivo formulato in modo estremamente vago ed apodittico;
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato nammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Preside