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Ordinanza — n. 31351/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as the claim of unmotivated denial of mitigation lacks legal basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31351/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant's sole ground was the alleged lack of reasoning regarding the denial of generic mitigation under Article 62-bis of the Penal Code. The appellant argued the lower court failed to recognize statutory mitigating circumstances, while the court noted the first-instance judgment provided sufficient motivation by referencing the appellant's prior criminal record. Consequently, the court ruled that the appeal was manifestly unfounded and dismissed it, ordering the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal challenging the denial of generic mitigation is inadmissible if the lower court's reasoning is not manifestly illogical, as the appellate court need not consider every favorable element but only those deemed decisive.

Parole chiave

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generic mitigation denial appeal inadmissibility manifestly unfounded appeal Article 62-bis Penal Code sufficient motivation standard inganno sull'identità pseudonimo errore di persona

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
articolo 62-bis cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA CORTE DIEGO nato a ROMA il 25/09/1987 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Diego Della Corte ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui ali' art. 494 cod. pen;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la mancanza di motivazione della sentenza, in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'articolo 62-bis cod.pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. In particolare, nel caso di specie sono stati valorizzati i precedenti penali del ricorrente;

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il President