Cassation court dismisses appeal regarding mitigation for damage repair timing in summary procedure cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court erred in applying mitigation rules for damage repair. The appellant argued the mitigation should apply only after the trial begins, but the court held it must occur before the admission order in summary proceedings. This decision aligns with established precedent linking mitigation to the defendant's genuine repentance rather than procedural convenience.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, comma primo, n. 6, cod. pen.; Art. 4, comma 38, comma 4, cod. proc. pen.; In summary procedure cases, the mitigation for damage repair applies only if restitution occurs before the admission order, not after the trial begins, as it reflects true repentance rather than procedural interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANCOLA ROMEO nato a CAPESTRANO il 27/01/1953 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Giancola Romeo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello de L'Aquila, che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di L'Aquila, ha dichiarato assorbito il reato di cui al capo B in quello di cui al capo A, rideterminando la pena nei confronti del ricorrente ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 624 bis cod. pen. e 7 della L. n. 895/1967;
2. Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione apparente e/o illogica in riferimento alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, che specifica: in caso di giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 4:38, comma 4, cod. proc. pen. e non prima dell'inizio della discussione ex art. 421 c:od. proc. pen. (in motivazione, la Corte ha precisato che, prevedendo la riparazione del danno "prima del giudizio", il legislatore ha inteso ancorare il riconoscimento dell'attenuante al ravvedimento dell'imputato e non all'interesse per la propria sorte processuale:
Sez. 3, n. 2213 del 22/11/2019, dep. 2020, Rv. 278380; Sez. 6, n. 20836 del 13/04/2018, Rv. 272933 - 01);
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presi