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Ordinanza — n. 31347/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for theft and fraud due to inadmissible factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31347/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Andrea Iozzi inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant challenged his conviction for theft and fraud based on alleged errors in the lower court's factual reconstruction and evidence assessment. The court rejected these arguments as they fell outside the scope of a review for legal correctness, as the first-instance judgment was logically sound and based on valid judicial discretion regarding the defendant's criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 611 c.p.p.: Appeals challenging the factual basis of a conviction or the assessment of evidence are inadmissible if the lower court's reasoning is not logically flawed or arbitrary.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual review scope evidence assessment error criminal history relevance Italian Supreme Court luogo del reato furto aggravato circostanza aggravante

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 611 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
Rilevato che il terzo e ultimo motivo di ricorso, con cui l'imputato eccepisce la violazione e/o falsa applicazione della legge penale in ragione del mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Rilevato che il terzo e ultimo motivo di ricorso, con cui l'imputato eccepisce la violazione e/o falsa applicazione della legge penale in ragione del mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Ed infatti, i motivi proposti in fatto si collocano al di fuori dell'orizzonte del giudizio di legittimità, in mancanza di manifeste illogicità della sentenza impugnata (cfr., tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOZZI ANDREA nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 10/12/1968 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE 13RANCACCIO; • t OSSERVA 1. Rilevato che Tozzi Andrea ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.;

2. Considerato che con il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia la violazione della legge penale in relazione alla dichiarazione di responsabilità sulla base della diversa lettura dei dati processuali e di una diversa ricostruzione storica dei fatti (o comunque di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova), sono inammissibili. Ed infatti, i motivi proposti in fatto si collocano al di fuori dell'orizzonte del giudizio di legittimità, in mancanza di manifeste illogicità della sentenza impugnata (cfr., tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag.

4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;

3. Rilevato che il terzo e ultimo motivo di ricorso, con cui l'imputato eccepisce la violazione e/o falsa applicazione della legge penale in ragione del mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato. La sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.5) ha posto a base del rigetto della richiesta difensiva argomentazioni logiche che valorizzano in chiave prospettiva negativa la presenza di numerosi precedenti penali, indicativi di abitualità nel delitto, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole, secondo un giudizio tipicamente di merito sulla gravità del reato;

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 D