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Ordinanza — n. 31345/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of legal grounds regarding sentencing discretion and non-punishment causes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31345/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Abdelmajid Aouaj against the Second Instance judgment inadmissible. The appellant argued for a violation of law and lack of reasoning concerning the non-punishment cause under Article 131-bis of the Penal Code and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims because sentencing discretion belongs to the trial judge and the lower court adequately addressed the lack of reasons for the offense's low severity.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation holds that sentencing discretion regarding aggravating and mitigating circumstances is the exclusive domain of the court of first instance, and appeals based on the non-exhaustion of this discretion or the application of non-punishment causes are inadmissible in the final instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion non-punishment cause general mitigating circumstances Article 131-bis Penal Code minaccia nel diritto penale crimine di aggressione pubblica istigazione a delinquere

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione di legge penale e un difetto di motivazione in riferimento al mancato esame della sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione di legge penale e un difetto di motivazione in riferimento al mancato esame della sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AOUA3 ABDELMAJID nato il 09/11/1981 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Aouaj Abdelmajid ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello de L'Aquila, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di minaccia aggravata;

2. Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione di legge penale e un difetto di motivazione in riferimento al mancato esame della sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché: - secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; - quanto alla causa di esclusione della punibilità invocata, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata): si è evidenziato, infatti, che nel caso di specie non si può ritenere l'offesa di particolare tenuità, in quanto l'imputato ha agito per motivi abiel:ti o futili, e non si ravvisano ragioni per ridurre il carico sanzionatorio con le attenuanti generiche;

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presi