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Ordinanza — n. 31344/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to generic grounds and repetitive arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31344/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the joint appeal by Pili Simonetta and Caria Giampiero inadmissible. The first ground was rejected as it merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without new evidence. The second ground was deemed generic and indeterminate, failing to specify the legal errors required for judicial review. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, lacking the specific elements necessary for the appellate court to exercise its supervisory power.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive arguments criminal procedure supervisory power fine di indebito profitto impiego illecito di valori patrimoniali delitto contro i beni

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
pen., è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 633 cod. pen.
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale entrambi i ricorrenti eccepiscono l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine agli elementi di prova del reato di cui all'art. 633 cod.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
art. 633 cod. pen
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale entrambi i ricorrenti eccepiscono l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine agli elementi di prova del reato di cui all'art. 633 cod.
art. 131-bis cod. pen
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PILI SIMONETTA nato a ORISTANO il 18/01/1960 CARIA GIAMPIERO nato a SASSARI il 27/08/1961 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Pili Simonetta e Caria Giampiero ricorrono con un unico atto avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale gli imputati sono stati ritenuti responsabili del concorso di reati di cui agli artt. 633,624 e 625 cod. pen.

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale entrambi i ricorrenti eccepiscono l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine agli elementi di prova del reato di cui all'art. 633 cod. pen., per mancanza di gravi indizi relativamente alla loro collocazione all'interno dell'abitazione occupata, è inammissibile, perché versato in fatto e fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si vedano, in particolare, pag. 5-6);

3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Preside