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Ordinanza — n. 31342/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise continuance and recidiva arguments in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31342/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged a second-instance sentence that increased the penalty for escape crimes and applied recidiva, arguing violations of the penal code. The court ruled that the continuance argument was not properly raised in the appeal phase and the recidiva claim was manifestly unfounded given the lower court's detailed reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal must raise all legal grounds for the second instance, and a recidiva claim requires concrete assessment of the offender's persistent criminal inclination beyond mere temporal proximity.

Parole chiave

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inadmissibility appeal failure to deduce continuzione interna recidiva assessment penal code provisions aiuto all'evasione di detenuti attenuazione della pena riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 81 cod. pen.
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione della legge penale in relazione all'art. 81 cod.
Art. 133 cod. pen.
basandosi sui principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 81 cod. pen
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione della legge penale in relazione all'art. 81 cod. pen.
art. 133 cod. pen
basandosi sui principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018
Sez. U, n. 35738 dei 27/5/2010, Calibè
pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto (Sez. U, n. 35738 dei 27/5/2010, Calibè, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELIAN ANDREA nato a PESCARA il 25/03/1980 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; 92,e OSSERVA 1. Rilevato che Elian Andrea ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila, che, in parziale riforma della decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Vasto, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 385,624 e 625 e 495 cod. pen., concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. equivalente all'aggravante contestata, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni uno e mesi tre e giorni venti di reclusione; letta, altresì, la memoria difensiva;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione della legge penale in relazione all'art. 81 cod. pen. ed agli aumenti per la continuazione interna tra i diversi reati di evasione contestati al capo A, nonché alla loro motivazione, non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. Inoltre, quanto alla memoria difensiva, deve sottolinearsi come proprio la rimodulazione della pena compiuta dalla Corte d'Appello con riguardo alla continuazione criminosa, rieditata in senso più iravorevole, dimostra che il giudice d'appello ha assolto l'obbligo motivazionale stabilito da Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376.

3. Rilevato che il secondo e ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'assenza di una motivazione che giustifichi la sussistenza della recidiva, è inammissibile perchè manifestamente infondato. Ed infatti, il giudice di merito ha ampiamente motivato sull'applicazione della recidiva (si veda, in particolare, pag.

4) basandosi sui principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto (Sez. U, n. 35738 dei 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838);

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estens