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Ordinanza — n. 31340/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding generic mitigating circumstances and recidivism under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31340/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments lacked a direct comparison with the lower court's reasoning. The appellant challenged the denial of generic mitigating circumstances and the finding of recidivism under Articles 624 and 625 of the Penal Code. The court ruled that appellate review is limited to checking if the first-instance judgment was motivated according to legal principles and logical canons, without re-evaluating the factual assessment of criminal inclination.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133, 624, 625 cod. pen.; The Supreme Court cannot re-examine the factual assessment of mitigating circumstances or recidivism if the first-instance judgment is properly motivated according to legal principles and logical canons.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Generic Mitigating Circumstances Recidivism Assessment Supreme Court Review Penal Code Articles Judicial Motivation identificazione forense

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Il giudice si è orientato secondo il noto principio di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
2, ha ben spiegato le ragioni che ostano alla concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. e, contemporaneamente, dimostrano anche la sussistenza della aggravante della recidiva contestata.
art. 62-bis cod. pen
2, ha ben spiegato le ragioni che ostano alla concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
Il giudice si è orientato secondo il noto principio di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 35738 del 25/5/2010, Calibè, Rv. 247838
Sez. U, n. 35738 del 25/5/2010, Calibè, Rv. 247838).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEDORI ALESSANDRO nato a LANCIANO il 05/05/1990 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Medori Alessandro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello de L'Aquila, che ha confermato la decisione di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed all'aumento della recidiva, non è consentito in sede di legittimità, in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata. La sentenza impugnata ha confermato quanto statuito dal giudice di primo grado e, a pag. 2, ha ben spiegato le ragioni che ostano alla concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. e, contemporaneamente, dimostrano anche la sussistenza della aggravante della recidiva contestata.

Il giudice si è orientato secondo il noto principio di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore crinninogeno per la commissione del reato "sub iudic:e" (cfr.

Sez. U, n. 35738 del 25/5/2010, Calibè, Rv. 247838). D'altra parte, per costante giurisprudenza, quanto alle circostanze attenuanti generiche, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così