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Ordinanza — n. 31339/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for mere factual complaints lacking logical flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31339/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground was a factual complaint rather than a legal error. The appellant argued against the court's reasoning regarding charges under the Penal Code, but the Court held that appellate review is limited to logical coherence, not factual reconstruction. Consequently, the appeal was rejected as it failed to demonstrate manifest illogicality in the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; Appeals against criminal judgments are inadmissible if based solely on factual complaints or alternative factual reconstructions, as the Court of Cassation's review is limited to verifying the logical coherence of the reasoning without re-evaluating evidence.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual complaints in cassation logical coherence of reasoning manifest illogicality standard reconstruction of evidence preclusion prove inattendibili prove tardive accertamento insufficiente dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO FRANCESCA nato a SARNO il 11/01/1948 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Ruggiero Francesca ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello de L'Aquila, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto. E difatti, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle ,acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). In altre parole, è inammissibile il motivo formulato secondo schemi di censura non consentiti in sede di legittimità, perché quanto si risolvono in eccezioni funzionali ad ottenere una ricostruzione alternativa e più favorevole degli elementi di prova, preclusa in sede di legittimità, in mancanza di manifeste illogicità motivazionali o macroscopiche carenze del provvedimento impugnato (cfr., in tema, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482) 2.1. Rilevato che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

2) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen. e, per questo, il motivo si rivela anche, in ogni caso, manifestamente infondato;

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co