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Ordinanza — n. 31336/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for false reporting of generalities under Art. 496 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31336/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Roberto Sansonetti inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a different legal application regarding the crime of false reporting of generalities and active recusal, but the Court found these grounds to be mere repetitions of arguments already rejected at the appellate level. The decision emphasized that the crime was consummated before the conduct in question occurred, rendering the appellant's specific criticisms legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 496 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The Court holds that appeals based on generic reiteration of rejected appellate arguments or unsupported claims regarding the timing of consummation are inadmissible.

Parole chiave

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false reporting generalities active recusal inadmissible appeal consummated crime Italian Penal Code Corte di Cassazione procedural dismissal inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

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Art. 496 cod. pen.
Rilevato che Sansonetti Roberto ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 496 cod. pen.;
Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale e/o mancanza di motivazione in riferimento all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato.
art. 496 cod. pen
Rilevato che Sansonetti Roberto ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 496 cod. pen.;
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale e/o mancanza di motivazione in riferimento all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANSONETT-I ROBERTO nato a TERAMO il 23/08/1982 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Sansonetti Roberto ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 496 cod. pen.;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente eccepisce erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza della fattispecie di reato ex art. 496 cod. pen., e il terzo e ultimo motivo di ricorso, con cui si denuncia l'erronea applicazione della legge penale circa il c.d. recesso attivo, sono ambedue inammissibili, perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); i motivi hanno formulazione del tutto generica, senza una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, che ha evidenziato come, al momento in cui si è posta in essere la condotta dichiarativa delle vere generalità, il reato era già consumato;

3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale e/o mancanza di motivazione in riferimento all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato. La sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.

4) ha posto a base del rigetto della richiesta di particolare tenuità del fatto argomentazioni logiche e corrispondenti agli orientamenti di legittimità (i numerosi precedenti penali, non in quanto tali, ma come indicativi della abitualità nella commissione di delitti);

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore DEPOSITATA Il Presidente