Cassation appeal dismissed as inadmissible for appealable offenses due to improper grounds under Art. 606 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Filadelfo Stancapiano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal, alleging a lack of reasoning regarding self-defense, was rejected because it did not fall within the limited categories of admissible grounds for appeals against judgments of the Peace Court. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally barred and the appellant must bear the financial consequences of the futile challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against judgments of the Peace Court for offenses under its jurisdiction are admissible only for specific grounds listed in Art. 606, c.p.p., and any appeal outside these categories is inadmissible, resulting in liability for costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANCAPIANO FILADELFO nato a CATANIA il 05/11/1965 avverso la sentenza del 02/10/2023 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Filadelfo Stancapiano ricorre avverso la sentenza della Tribunale di Catania in funzione di Tribunale di appello che ne ha confermato la condanna per il delitto di lesioni personali; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente irritualmente denuncia il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, è inammissibile dato che contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d.
Igs. 28 agosto 2000, n. 274), il che esime dall'immorare oltre; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/