Italian Court dismisses appeal for aggravated assault due to generic and non-specific grounds violating procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds raised were patentely generic and unrelated to the specific facts of the aggravated assault case. The appellant argued for reduced liability and specific mitigating circumstances, but the court found these arguments failed to connect to the actual case details. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 62, comma 1, lett. 4, cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and not correlated to the specific case facts, rendering the review impossible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANI COLOMBO nato a ROMA il 29/05/1947 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Colombo Romani ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il delitto di lesioni aggravate; considerato che il primo motivo (con il quale il ricorrente denuncia il vizio di motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità per il reato contestato), il secondo motivo (con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto all'aggravante contestata) e il terzo motivo di ricorso (che adduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, commal, n. 4, cod. pen.), che possono essere trattati congiuntamente, sono patentemente generici poiché contengono le predette allegazione in termini del tutto essertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1